IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, e
la tabella XXIV ad esso allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 88 del 14 aprile 1990;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del 17
settembre 1991;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Perugia,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli articoli dello statuto dell'Universita' degli studi di  Perugia
dal  67  al 71, relativi al corso di laurea in scienze naturali, sono
soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
                             Titolo VIII
                   FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE
                         FISICHE E NATURALI
  Art. 67. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche  e  naturali
conferisce la laurea in scienze biologiche, in scienze geologiche, in
scienze naturali, in chimica, in matematica, in fisica.
  La durata del corso degli studi e' di quattro anni per le lauree in
scienze naturali, scienze geologiche, matematica e fisica e di cinque
anni per le lauree in scienze biologiche e chimica.
  Il titolo di ammissione e' quello previsto dalle leggi in vigore.
                 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI
  Art.  68.  -  Il  corso  di laurea in scienze naturali ha durata di
quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali complessivi dei quali
sedici,  che   costituiscono   l'area   comune,   sono   insegnamenti
obbligatori  di  base,  e  sette  sono  insegnamenti di indirizzo; di
questi ultimi, tre sono obbligatori sul  piano  nazionale,  due  sono
obbligatori in sede locale a scelta della facolta' su indicazione del
C.C.L. in scienze naturali e due sono scelti dallo studente fra tutte
le   discipline  attivate  nella  facolta'  purche'  in  armonia  con
l'indirizzo e con l'orientamento del proprio piano di studi.
  All'inizio   dell'attivita'   didattica  sono  previsti  due  corsi
introduttivi integrati, organizzati dalla facolta',  attuati  con  il
concorso  di  piu' docenti delle discipline interessate, che pertanto
non danno luogo a titolarita'.  La  facolta'  designera'  inoltre  un
coordinatore per ognuno dei corsi.
  La  facolta'  organizzera'  altresi' corsi di lingua inglese che si
concludano con un colloquio.
  Sono previsti due indirizzi: un indirizzo generale e didattico, con
un orientamento generale ed un orientamento didattico e un  indirizzo
conservazione della natura e delle sue risorse.
  I corsi didattici comuni ai due indirizzi sono:
   A) Corsi introduttivi integrati:
   1) articolazione del corso introduttivo integrato di biologia:
    basi molecolari;
    citologia;
    tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
    funzioni generali;
    genetica;
    specie, tassonomia, evoluzione;
    riproduzione, sviluppo, differenziamento;
    ecologia;
    etologia;
   2) articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della
terra:
    erosione, morfogenesi, cartografia;
    sedimentazione, ambienti facies;
    i fossili, loro relazione con l'ambiente, biostratigrafia;
    magmatismo e metamorfismo;
    tettonica, geometrie e processi deformativi;
    dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
    storia, geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;
    elementi di geologia regionale.
   B) Insegnamenti obbligatori di base:
    1) istituzioni di matematiche (1), (2);
    2) fisica (1), (2);
    3) chimica generale ed inorganica (1);
    4) chimica organica (3);
    5) anatomia comparata (4), (9);
    6) botanica;
    7) botanica sistematica;
    8) ecologia;
    9) fisiologia generale;
   10) antropologia (9);
   11) genetica;
   12) geografia (5);
   13) geologia (6);
   14) mineralogia (7);
   15) paleontologia;
   16) zoologia (8).
   C) Insegnamenti obbligatori propri dei singoli indirizzi:
Indirizzo generale e didattico (diviso in orientamento generale ed
   orientamento didattico).
  Insegnamenti obbligatori per i due orientamenti:
   17) fisiologia vegetale;
   18) geografia fisica;
   19) sistematica e filogenesi animale.
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   (1) Ciascuno dei corsi 1, 2, 3 deve prevedere un congruo numero di
lezioni  introduttive  di  allineamento  destinate  a  facilitare  la
comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a  giovani
provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.
   (2)  I  corsi  1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i
contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.
   (3) Comprende anche elementi di biorganica.
   (4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.
   (5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.
   (6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.
   (7) Comprende anche elementi di petrografia.
   (8)  Comprende  anche  elementi  di  etologia  e  di   sistematica
zoologica.
   (9)  I  docenti  degli  insegnamenti  di  anatomia  comparata e di
antropologia coordineranno tra loro, su indicazione  del  C.C.L.,  lo
svolgimento di "elementi di anatomia umana".
  Insegnamenti obbligatori per l'orientamento generale:
  Blocco  A  (di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 1989):
   20) biogeografia.
  Blocco B (di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
ottobre 1989):
   21) petrografia.
  Insegnamenti obbligatori per l'orientamento didattico:
  Blocco  A  (di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 1989):
   20) fitosociologia.
  Blocco B (di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
ottobre 1989):
   21) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche.
Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse.
  Insegnamenti obbligatori:
   17) conservazione della natura e delle sue risorse;
   18) geologia ambientale;
   19) sistematica e filogenesi animale.
  Blocco  A  (di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 1989):
   20) ecologia delle acque interne.
  Blocco B (di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
ottobre 1989):
   21) geologia regionale.
  Art.  69. - Lo studente potra' operare la scelta, ai fini di quanto
contenuto nell'art. 68, comma primo, fra i corsi sottoelencati;  anno
per  anno saranno pubblicati gli elenchi di quelli attivati sia entro
lo stesso corso di laurea in scienze naturali, che presso altri corsi
di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali o
altra facolta' dell'Ateneo  di  Perugia.  Parimenti  la  facolta'  di
scienze  matematiche,  fisiche e naturali si riserva di poter variare
la  scelta  nei  singoli  indirizzi  degli  insegnamenti  obbligatori
elencati  nei  rispettivi  blocchi  A  e B del decreto del Presidente
della Repubblica 12 ottobre 1989:
   1) anatomia umana;
   2) biogeografia;
   3) biologia cellulare;
   4) biologia dello sviluppo;
   5) chimica biologica;
   6) chimica fisica;
   7) conservazione della natura e delle sue risorse;
   8) ecologia applicata;
   9) fisiologia vegetale;
   10) fisiologia comparata;
   11) geobotanica;
   12) geochimica;
   13) geografia fisica;
   14) geologia ambientale;
   15) geologia applicata;
   16) geologia marina;
   17) geologia regionale;
   18) geologia stratigrafica;
   19) idrobiologia e pescicoltura;
   20) idrogeologia;
   21) igiene ambientale;
   22) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
   23) microbiologia generale;
   24) micropaleontologia;
   25) paleontologia vegetale o paleobotanica;
   26) palinologia;
   27) parassitologia;
   28) petrografia applicata;
   29) petrografia del sedimentario;
   30) planctologia;
   31) sedimentologia;
   32) stratigrafia;
   33) vulcanologia;
   34) zoogeografia;
   35) analisi degli ecosistemi;
   36) biologia marina;
   37) botanica tropicale;
   38) didattica delle scienze naturali;
   39) ecofisiologia vegetale;
   40) ecologia delle acque interne;
   41) ecologia microbica;
   42) ecologia preistorica;
   43) educazione ambientale;
   44) embriologia comparata;
   45) embriologia e morfologia sperimentale;
   46) entomologia;
   47) etologia;
   48) fitosociologia;
   49) fotogeologia;
   50) geofisica;
   51) geologia del quaternario;
   52) geologia e paleontologia del quaternario;
   53) geologia storica;
   54) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
   55) legislazione ambientale;
   56) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
   57) metodologia didattica;
   58) museologia naturalistica;
   59) paleoecologia;
   60) paleontologia dei vertebrati;
   61) paleontologia umana e paleoetnologia;
   62) paleopatologia;
   63) pedologia;
   64) principi di valutazione dell'impatto ambientale;
   65) sedimentologia e regime dei litorali;
   66) telerilevamento delle risorse ambientali;
   67) zoocenosi e protezione della fauna;
   68) zoologia dei vertebrati.
  Art.  70. - I corsi introduttivi integrati di biologia e di scienze
della terra saranno articolati in non meno di cento ore di lezione  e
di  venti ore di esercitazioni (anche sul terreno) e si concluderanno
con un colloquio. Ciascun corso sara' svolto da non meno di quattro e
non piu' di sei docenti designati dal consiglio di  corso  di  laurea
fra  quelli  delle discipline comprendenti gli argomenti specifici di
ciascun corso, secondo quanto previsto nella tabella XXIV allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989. La frequenza
di detti corsi introduttivi e' obbligatoria e  verra'  accertata  con
modalita' stabilite dalla facolta'.
  I  corsi di insegnamento annuale dispongono di non meno di settanta
e non piu' di novanta  ore  comprensive  di  lezioni,  esercitazioni,
sperimentazioni,  esercizi  e dimostrazioni; quelli semestrali di non
meno  di  quarantacinque  ore.  Il  C.C.L.  regolera'  le   attivita'
didattiche  sperimentali  sul  terreno  o  comunque  fuori della sede
universitaria.
  Il numero delle  ore  di  insegnamento  deve  essere  contenuto  in
milleottocento,   escluse  quelle  destinate  ai  corsi  introduttivi
integrati.
  Ai fini degli esami di  profitto,  piu'  insegnamenti  disciplinari
possono  essere  accorpati  secondo  un  criterio  di  affinita',  su
deliberazione del consiglio di corso di laurea e della  facolta',  in
modo  che  lo  studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il
preside  costituisce  le  commissioni  di  esame  con   docenti   dei
rispettivi  corsi,  secondo  le norme dettate dall'art. 160 del testo
unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio
decreto  31  agosto  1933,  n.  1592  e  dall'art. 42 del regolamento
studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito  i  corsi  introduttivi  superando il colloquio finale e deve
aver seguito e superato almeno ventuno esami per i corsi obbligatori,
tenuto conto degli accorpamenti eventuali, e almeno due per  i  corsi
complementari,  oltre  a  un  colloquio  di lingua inglese che dovra'
precedere l'assegnazione della tesi di laurea; tale  tesi  di  laurea
dovra'  essere a carattere sperimentale e verra' assegnata dal C.C.L.
all'atto della scelta dell'indirizzo.
  La  certificazione  del   titolo   di   studio   riportera'   anche
l'indicazione dell'indirizzo seguito.
  Per tutto quanto non considerato specificatamente si fa riferimento
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 12 ottobre 1989,
relativo alla tabella XXIV.
  Art. 71. - Per l'iscrizione di coloro che siano gia' forniti di una
laurea  e  per l'accettazione di richieste di passaggio di facolta' o
corso di laurea, il consiglio di corso di laurea in scienze  naturali
decidera'  caso  per  caso sull'anno di iscrizione e sugli esami e le
frequenze che potranno essere  convalidati;  decidera'  altresi'  sui
piani  di studio eventualmente presentati dagli studenti. Allo stesso
modo si procedera' per le richieste di passaggio dal vecchio corso di
laurea in scienze naturali al nuovo corso riformato.
  Il presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 5 maggio 1992
                                                    Il rettore: DOZZA